IMU - Imposta Municipale Unica


DEFINIZIONE

 

Dall'anno 2020, con la L. 27 dicembre 2019, n. 160 è stata delineata una nuova disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) che ha abolito la precedente, contenuta nel D.Lgs. n. 23/2011 e nell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

SOGGETTO PASSIVO

  • il proprietario, anche se non residente in Italia;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto di uso;
  • il titolare di diritto di abitazione;
  • il titolare di diritto di enfiteusi;
  • il titolare di diritto di superficie;
  • il locatario finanziario (colui che ha la disponibilità di un immobile mediante contratto di leasing);
  • l’amministratore del condominio o della comunione, per i beni immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
  • il concessionario di aree demaniali;
Dall'anno 2020 è' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli (comma 743 così come  modificato dalla Legge n. 160 art. 1 del 27/12/2019)

ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione di abitazione principale e pertinenza (comma 741 lett. b.)

  • Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al nuovo catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie  catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

 

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.


ACCONTO IMU 16 Giugno dell'anno di imposta


SALDO IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

 

Codici tributo:

- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);

- 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);

- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);

- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);

- 3923 interessi da accertamento

- 3924 sanzioni da accertamento

- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);

- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,30% (incremento di competenza del Comune);

- 3939 IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce)

Schede informative 2019-2024

Valori aree edificabili 2019-2024

IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI

La base imponibile è  ridotta del 50%.

Il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000) attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità allegando perizia asseverata a firma di tecnico abilitato e idonea documentazione fotografica.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all'Ufficio Tributi che si riserva la facoltà di sottoporre la documentazione pervenuta all'Ufficio Urbanistica per la verifica della veridicità.

La riduzione si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO

La base imponibile è ridotta del 50%.

IL COMODATO GRATUITO

Comodato gratuito: requisiti per ottenere la riduzione della base imponibile IMU del 50%

Dal 1° gennaio 2016 è possibile ridurre la base imponibile IMU del 50% se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l'unità immobiliare sia concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
  • il contratto di comodato sia registrato; 
  • il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
  • l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;
  • la riduzione si applica anche alle pertinenze (C2, C6, C7 nella misura di una unità per tipologia) concesse in comodato.

 

Comodato gratuito in caso di morte del comodatario

Nel caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo se in presenza di figli minori


Decorrenza

L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto e non da quella di registrazione.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

La base imponibile è ridotta del 50% per una sola unità immobiliare utilizzata ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.

 

Collegamento al sito del Mef

Il collegamento permette di scaricare il modello editabile della https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_IMPi_Modello_2024_Definitivo.pdf [DICHIARAZIONE IMU] e le relative https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_IMPi_Istruzioni_2024_Definitivo-24.04.2024.pdf [ISTRUZIONI] di compilazione.

Ravvedimento operoso


Con il modello F24 può versare la rata arretrata aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Il Regolamento prevede la possibilità di ravvedimento anche oltre i due anni di ritardo.

Quanto pagare ?

Per calcolare quanto pagare, comprensivo di interessi e sanzioni, si può utilizzare il CALCOLATORE ONLINE presente nel portale che compilerà anche il modello F24 da portare in banca.

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