Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti


3.1 a) Ragione sociale del Gestore

Gestore che eroga il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:
Ditta Gial Plast Srl con sede legale in Via L. Lagrange n. 2, 73057 Taviano (LE)- P. Iva 02431340757
Per ulteriori informazioni inerenti il Gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è possibile consultare il seguente link: Le /

Comune di Racale con sede in Via Fiumi Marina, 8 - 73055 Racale
CF: 81001290758
PI: 01423910759
 
Per ulteriori informazioni inerenti il Gestore dei servizi di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è possibile consultare il seguente link: https://www.comune.racale.le.it/

3.1 b) Recapiti

Gestore che eroga il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:
Il gestore può essere contattato telefonicamente, a mezzo mail, pec o presso il centro informativo presente in Città.
Gial Plast srl
MAIL: info@gialambiente.it
Via L. Lagrange, 2 - 73057 Taviano (LE)
Si riportano di seguito i numeri da utilizzare per contattare la ditta:

Numero Verde: 800.410472
Telefono fisso: 0833.911983

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
 

Comune di Racale (LE)
Orari di apertura: 

Martedì, Mercoledì, Sabato: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Domenica: dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Giovedì, Venerdì e Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:


Comune di Racale (LE)
Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre e Dicembre
Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
 

Mesi di Maggio ed Ottobre:
Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Domenica: dalle ore 09:00 alle ore 13:00

 

Mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre:
Lunedì, Mercoledì e Domenica: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Giovedì e Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 19:00

 
 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:


Numero Verde: 800.007850
Altro recapito: 0833.902332
Posta ordinaria: Via Fiumi Marina, 8 - 73055 Racale (Le)
E-mail: ufficiotributi@comune.racale.le.it
PEC: ufficiotributi.comune.racale@pec.rupar.puglia.it

Orari e giornate di apertura:

Martedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

 

È attivo un servizio di pronto intervento che l'utente può richiedere esclusivamente per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
Per richiederne l’attivazione occorre contattare il Gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al Numero Verde 800 007850, raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa che da rete mobile
 

3.1 c) Modulistica reclami

Per l’invio di reclami e/o segnalazione inerenti al servizio di igiene urbana è possibile contattare il Gestore dei servizi utilizzando i contatti presenti al seguente link:


Oppure compilando gli appositi Moduli di Reclamo scaricabili tra gli allegati e contenenti le istruzioni per l’invio.

Modulo Reclami SIU 
Modulo Reclami TARI

 

3.1 d) Calendario e orari raccolta

Il calendario e gli orari di raccolta dei rifiuti sono consultabili al seguente link:



In tutti i Comuni dell’ARO Lecce 11 è disponibile il servizio di RITIRO GRATUITO A DOMICILIO di Rifiuti Ingombranti, R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), Sfalci e Potature.

3.1 e) Campagne straordinarie

Servizio di ECOSTOP

Dal 15 Settembre al 14 Giugno ogni sabato in Piazza Beltrano dalle ore 11:30 alle ore 14:30
Dal 15 Giugno al 14 Settembre ogni sabato presso il parcheggio Largo Torre in Torre Suda dalle ore 11:30 alle ore 14:30

 

3.1 f) Istruzioni per un corretto conferimento

Tutte le istruzioni e le modalità operative di separazione e conferimento dei rifiuti potranno essere reperite ai seguenti link:


3.1 g) Carta della qualità del servizio

La carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Racale è stata approvata da Ager con la Determina n. 623 del 28 dicembre 2022.

https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2023/01/Carta_Servizi___Comune_di_Racale___28_12_2022_16_02_48.pdf
https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2023/01/DD_N._623_DEL_28_12_2022.pdf

3.1 h) Percentuale di differenziata

La percentuale di raccolta differenziata conseguita dal Comune di Racale può essere visualizzata sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al seguente link:

Le informazioni presenti sul sito dell’ISPRA potrebbero non essere aggiornate a causa delle tempistiche impiegate dallo stesso Istituto per l’elaborazione e la pubblicazione dei dati.
 
Per consultare dati maggiormente aggiornati, è possibile utilizzare l’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia al seguente link:

inserendo l’anno di interesse e selezionando il Comune di Racale

3.1 i) Calendario e orari pulizia strade

Il calendario e gli orari dei servizi di spazzamento e lavaggio sono consultabili al seguente link:
https://gialplast.it/carta-servizi-aro-lecce-11/

3.1 j) Regole per il calcolo della tariffa

Art. 3 lett. j del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio delle imposte applicabili;
 
La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
La tariffa è determinata sulla base di un apposito Piano Economico Finanziario commisurato ad anno solare, redatto dall’Ente e approvato da AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) e da ARERA (Autorità Nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali di costo del servizio riferite in particolare a investimenti, ammortamenti e costi delle attività di spazzamento e lavaggio. La quota variabile è determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti applicando un sistema presuntivo basato su indici e parametri stabiliti dalla normativa di riferimento, il DPR 158/99. Il calcolo delle suddette quote fissa + variabile è differenziato a seconda che si tratti di una utenza domestica o di una utenza non domestica. Il totale della TARI è dato dalla somma di quota fissa + quota variabile al netto di eventuali riduzioni applicabili (vedi sezione RIDUZIONI) a cui occorre aggiungere l’addizionale del 5% corrispondente al tributo provinciale TEFA.
Per l’anno in corso (2023) i coefficienti approvati con D.C.C n. 13 del 31/05/2023 sono indicate nell'allegato.

QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo (alloggio + eventuali pertinenze coperte) sulla base di coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99.L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua, come sopra determinata, per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione al numero degli occupanti mediante coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).

L’ammontare dovuto si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile ove:

La Quota fissa si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base delle tariffe fissate per unità di superficie in relazione al numero degli occupanti;
La Quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. La pertinenza ha la sola quota fissa in quanto la quota variabile è già inclusa nell’abitazione di riferimento.

Nell'allegato modello è riportato il calcolo per Utenze domestiche
 

QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo, in base all’utilizzo dichiarato o accertato dell’immobile, applicando un sistema di coefficienti potenziali di produzione previsti dalla normativa di riferimento. L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
 
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo, in base all’utilizzo dichiarato o accertato dell’immobile, applicando un sistema di coefficienti presuntivo che per ogni singola tipologia di attività prende a riferimento una produzione annua kg/mq ritenuta congrua entro specifici parametri previsti dalla normativa di riferimento. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).

Anche per le UTENZE NON DOMESTICHE (UND), l’ammontare dovuto a titolo di TARI si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile. In tal caso, tuttavia, non si tiene conto degli occupanti ma soltanto delle superfici e dei coefficienti di potenziale produzione
 

3.1 k) Eventuali riduzioni

Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 12 del 31/05/2023, agli artt. dal 24 al 29 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 183 giorni, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare: riduzione del 20%;
abitazioni tenute a disposizione: riduzione del 20%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di 183 giorni all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare: riduzione 20%;
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione 20%.

Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi siano persone portatrici di handicap secondo la legge 5 febbraio 1992, n.104 e i nuclei familiari in cui vi siano persone affette da cecità e sordomuti ai sensi dell’art.1 della legge n.508 del 1998 e dell’art.1 della legge n.381 del 1970: riduzione 50%
Abitazioni di residenza, occupate da soli soggetti ultrasessantacinquenni che compiano il 65esimo anno di età nell’anno di riferimento: riduzione 30% 
Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione del 66,67% del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia
abitazioni occupate da soggetti residenti o immobili adibiti allo svolgimento di attività commerciali e artigianali ubicati nel centro storico e insistenti sulle seguenti strade-via Umberto I, via Regina Margherita con inizio da piazza san Sebastiano e fino all’incrocio con via Dante, via Magg. Prestinari, via Briganti, via Guevara, via Dacugna, via Marsani, via Culiersi, via Pozziche e vico Trave: riduzione del 70% della tariffa;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell’ anno solare: riduzione 30%. Tale riduzione si applica se le predette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità
Le unità immobiliari in cui saranno verificabili le seguenti condizioni usufruiranno della riduzione del 50% della tariffa:

provviste di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di pubblici servizi di erogazione elettrica, calore e gas da dimostrare con idonea documentazione;
prive di mobili e/o suppellettili e provviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici di erogazione elettrica, calore e gas;

negozi che commercializzano in via prevalente prodotti sfusi/alla spina alimentari e non: riduzione del 70% della tariffa;
negozi che commercializzano in via prevalente prodotti del mercato equo-solidale: riduzione del 70% della tariffa;
aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche: riduzione 50% della tariffa.

Alle utenze domestiche che avviano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della tariffa nella quota variabile, previa iscrizione all’albo dei compostatori.

 

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. L’ottenimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (domanda di richiesta e rendicontazione) per come prevista all’art. 8-bis del Regolamento TARI. La decorrenza della richiesta avverrà a partire dall’anno successivo a quello di comunicazione e la scelta sarà ritenuta vincolante per almeno due anni. Al fine di beneficiare dello sconto per l'annualità 2024 il termine per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2023. Consultare il regolamento per l’elenco completo delle modalità per l’ottenimento della riduzione.

 

Ai sensi della L. 147/2013 art. 649, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. L’ottenimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (domanda di richiesta e rendicontazione) per come prevista all’art. 8-bis del Regolamento TARI. Consultare il regolamento per l’elenco completo delle modalità per l’ottenimento della riduzione.

La tariffa non si applica per le seguenti categorie:

locali adibiti al culto o ad attività educative correlate (ad es. chiese, cappella, case canoniche, locali per attività di catechesi);
locali tenuti dalle associazioni di volontariato ONLUS legalmente riconosciute.

Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per eventi di carattere eccezionale, calamità naturali, pandemie e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

3.1 l) Atti approvazione tariffa

Art. 3 lett. l del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti;
“Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con D.C.C n. 12 del 31/05/2023

3.1 m) Regolamento TARI

Art. 3 lett. m del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Regolamento TARI
“Tari. Approvazione delle tariffe per l’anno 2023 e determinazione di scadenze di versamento” di cui alla D.C.C n. 13 del 31/05/2023

3.1 n) Modalità di pagamento ammesse

Art. 3 lett. m del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF. Art. 24 del TQRIF - Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI. Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio.
Il versamento del tributo è effettuato:

a mezzo F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 (modalità di pagamento gratuita);

3.1 o) Scadenze per il pagamento

Art. 3 lett. m del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.
Con D.C.C n. 13 del 31/05/2023 sono state stabilite le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:

I rata o rata unica - acconto: 20/08/2023;
II rata – acconto: 20/10/2023;
III rata - saldo: 20/12/2023;

 

3.1 p) Informazioni per omesso pagamento

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3.1 q) Segnalazioni errori importi

Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall’home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati). Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui al precedente art. 34 del presente Regolamento

3.1 r) Documenti di riscossione on line

È previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo per posta semplice, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3.1 s) Comunicazioni

Al momento non sono presenti comunicazioni da parte di Arera.
I riferimenti normativi sono consultabili ai seguenti link:

https://www.arera.it/it/docs/22/015-22.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm

 

3.1 t) Rateizzazione degli importi

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate ordinarie

agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 
qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. 

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

3.1 u) Attivazione, variazione e cessazione di una utenza 

La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all’Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero presso gli uffici comunali o per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in forma autografa o digitale. In caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R fa fede la data di invio.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati presso gli uffici e scaricabili dal presente sito, ovvero in carta libera avente i medesimi contenuti indicati nell’apposito regolamento.
La dichiarazione originaria di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (giorni) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.
 

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui all’ottavo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
Le dichiarazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 8, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

3.1 v) Tariffa media

UTENZE DOMESTICHE 2023.....Tariffa media

NUCLEO FAMILIARE 1..........251,52
NUCLEO FAMILIARE 2..........369,32
NUCLEO FAMILIARE 3..........386,60
NUCLEO FAMILIARE 4..........438,76
NUCLEO FAMILIARE 5..........545,92
NUCLEO FAMILIARE 6 o +....630,33

3.1 z) Standard generali di qualità del servizio di igiene urbana 

L’ente Territorialmente competente, Ager Puglia, con determina n. 161 del 30/04/2022 ha posizionato il Comune di Racale nello schema I “Livello qualitativo minimo”.
Il documento è disponibile al seguente link:
https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2022/10/DD.-n.-161-del-30.04.2022.pdf