TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario, dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe, invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:

Oggetto del regolamento
Gestione dei rifiuti
Definizione e classificazione dei rifiuti
Soggetto attivo
Presupposto impositivo
Soggetti passivi
Superficie degli immobili
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Esclusione per produzione rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Costi di gestione
Determinazione della tariffa
Piano finanziario
Articolazione della tariffa
Periodi di applicazione della tassa
Tariffa per le utenze domestiche
Occupanti le utenze domestiche
Tariffa per le utenze non domestiche
Classificazione delle utenze non domestiche
Scuole statali
Tassa giornaliera
Tributo provinciale
Riduzioni e agevolazioni
Riduzioni per il recupero 
Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
Dichiarazione
Contenuto della dichiarazione
Riscossione
Funzionario responsabile 
Verifiche e accertamenti
Sanzioni
Interessi
Rimborsi e compensazioni
Importi minimi
Fondo incentivo gestione entrate
Tutela dei dati personali
Disposizioni finali
Entrata in vigore

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DENUNCIA TARI UTENZA DOMESTICA
RICHIESTA RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE UTENZA DOMESTICA
DENUNCIA CANCELLAZIONE UTENZA DOMESTICA
DENUNCIA TARI UTENZA NON DOMESTICA (inizio/cancellazione/variazione)
DICHIARAZIONE STATO DELL'IMMOBILE

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate. 
Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento stabilito, per l’anno 2016, per tutti gli altri tributi comunali dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari o PAGOPA).


 


PER L'ANNO 2023 E' STATA PREVISTA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN 3 RATE CON SCADENZA:


31 LUGLIO 2023


30 SETTEMBRE 2023


30 NOVEMBRE 2023




OPPURE PAGANDO IL SALDO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2023.

     

Il pagamento può essere effettuato on line con il proprio Home Banking mediante Bonifico c/bill-PagoPa, con carta di credito, presso gli sportelli Sisal Pay e Lottomatica, presso i Pos di alcuni Istituti di credito abilitati, presso gli uffici postali, o tramite l’app IO (l’app dei servizi pubblici) o altre applicazioni scannerizzando il QRCode.
E' sempre possibile richiedere il modello di pagamento F24 presso l'ufficio Tributi che provvederà alla stampa del medesimo.
In caso di versamento di somme non dovute il contribuente può presentare richiesta di rimborso entro 5 anni dal giorno del versamento.
In alternativa, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di emissione dell'avviso di pagamento, può richiedere la compensazione sull'annualità successiva.
Alla richiesta di rimborso/compensazione deve essere obbligatoriamente allegata copia della ricevuta del pagamento effettuato.

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