Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti


3.1 a) Ragione sociale del gestore

Gestore che eroga il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:
Ditta ECOTECNICA SRL con sede legale in Via Padre Diego, 98 - 73010 Lequile (LE), P.IVA 02051620751
Per ulteriori informazioni inerenti il Gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è possibile consultare il seguente link: Le /

Comune di Lequile con sede in Piazza San Vito, 23- 73010 Lequile  CF/P.IVA Partita IVA: 80008810758
Per ulteriori informazioni inerenti il Gestore dei servizi di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è possibile consultare il seguente link:
https://www.comune.lequile.le.it/portale/

Il gestore può essere contattato telefonicamente, a mezzo mail, pec o presso il centro informativo presente in Città.
Tutte le informazioni utili sono reperibili al seguente link: 
https://www.ecotecnicalecce.it/raccolta-differenziata-porta-a-porta/lequile/
Per richiedere informazioni sul servizio svolto dalla ditta il cittadino può utilizzare i seguenti canali:

Numero Verde: 800 210 805; attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.00 e il sabato dalle 09.00 alle 13.00
Cell: 351 0636293 - solo messaggi whatsapp
E-mail: arolecce3@ecotecnicalecce.it 
PEC: amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it 

Numero Verde: 800055085
Posta ordinaria: Piazza San Vito, 23- 73010 Lequile 
E-mail: ufficio.tributi@comune.lequile.le.it
PEC: tributi@pec.comune.lequile.le.it

Lunedì: dalle 09:30 alle 12:30
Martedì: dalle 16:00 alle 18:00
Mercoledì: dalle 09:30 alle 12:30
Venerdì: dalle 09:30 alle 12:30

E' attivo un servizio di pronto intervento che l'utente può richiedere esclusivamente per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
Per richiederne l’attivazione occorre contattare il Gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al Numero Verde 800-055085 gratuito, raggiungibile 24 ore su 24 sia da rete fissa che da rete mobile.

3.1 b) Recapiti telefonici

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti.
Gestore che eroga il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: DITTA ECOTECNICA SRL
Il gestore può essere contattato telefonicamente, a mezzo mail, pec o presso il centro informativo presente in Città.
Tutte le informazioni utili sono reperibili al seguente link:
LE
Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: Comune di Lequile
Numero Verde: 800055085
Posta ordinaria: Piazza San Vito 23 - 73010 Lequile
Email: tari@comune.lequile.le.it
PEC: tari@pec.comune.lequile.le.it
Orari e giornate di apertura degli uffici:

Lunedì: dalle 09:30 alle 12:30
Martedì: dalle 16:00 alle 18:00
Mercoledì: dalle 09:30 alle 12:30
Venerdì: dalle 09:30 alle 12:30

È attivo un servizio di pronto intervento che l'utente può richiedere esclusivamente per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
Per richiederne l’attivazione occorre contattare il Gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al Numero Verde 800055085 raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa che da rete mobile

3.1 c) Modulistica reclami

Per l’invio di reclami e/o segnalazione inerenti il servizio di igiene urbana è possibile contattare il Gestore dei servizi utilizzando i contatti e gli strumenti presenti al seguente link: https://www.ecotecnicalecce.it/raccolta-differenziata-porta-a-porta/lequile/
 

Oppure compilando gli appositi Moduli di Reclamo scaricabili tra gli allegati e contenenti le istruzioni per l’invio.

Modulo Reclami SIU
Modulo Reclami TARI


 

3.1 d) Calendario e orari raccolta

Il calendario e gli orari di raccolta dei rifiuti sono consultabili al seguente link:
CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI LEQUILE
ORARI DI CONFERIMENTO del servizio porta a porta:
Tutte le utenze sono tenute ad esporre su suolo pubblico, a bordo strada in corrispondenza del numero civico, i contenitori consegnati e precisamente i contenitori domestici e non domestici consegnati e/o in dotazione alle stesse utenze secondo il calendario e le modalità stabilite, dalle ore 20.00 del giorno precedente il giorno di raccolta ed entro le ore 05.00 del giorno previsto per la raccolta, nel periodo invernale (ottobre – maggio) e dalle ore 22.00 del giorno precedente il giorno di raccolta ed entro le ore 04.00 del giorno previsto per la raccolta nel periodo estivo (giugno - settembre). Gli stessi contenitori, una volta vuotati, dovranno essere ritirati dal suolo pubblico entro e non oltre le ore 15.00 a cura dell’utenza e detenuti in area privata per essere nuovamente esposti nei giorni previsti per la raccolta.
Sono, inoltre, indicate le modalità di accesso ai servizi di raccolta su chiamata per:

Sfalci e potature;
Ingombranti e RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

e per l’attivazione del compostaggio domestico dei rifiuti organici.
Attraverso l’apposita sezione è possibile avere informazioni utili circa il corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto prodotte dall’utenza.
Il gestore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica (pile esaurite, batterie e accumulatori, oli minerali esausti, contenitori T e/o F (Tossici e/o Infiammabili) - es. barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici - lampade al neon, farmaci scaduti e strumenti farmaceutici e parafarmaceutici mediante conferimento in CCR o in contenitori ubicati sul territorio.

la raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso le farmacie e le strutture sanitarie;
la raccolta delle pile esauste viene effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso supermercati, le rivendite di tabacchi e scuole;
la raccolta di contenitori etichettati T e/o F viene effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso ferramenta e rivendite di tabacchi;
il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente presso i rivenditori all’atto dell’acquisto del nuovo (cosiddetto “uno contro uno”). Per la raccolta dei piccoli RAEE (rasoi, lettori compact disc, mouse, cellulari…) il gestore ha posizionato degli appositi contenitori presso i rivenditori di elettrodomestici e di dispositivi elettronici nei quali gli utenti possono depositare i loro rifiuti senza alcun obbligo di acquisto del nuovo (“uno contro zero”). Diversamente è ammesso il conferimento nei CCR ovvero per i RAEE di grandi dimensioni il ricorso da parte dell’utente al servizio a chiamata.
la raccolta degli olii e grassi commestibili deve essere effettuata presso i contenitori stradali.

3.1 e) Campagne straordinarie

Al momento non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti nel Comune di Lequile.

3.1 f) Istruzioni per un corretto conferimento

Tutte le istruzioni e le modalità operative di separazione e conferimento dei rifiuti potranno essere reperite ai seguenti link:

http://aro3lecce.it/images/brochure-raccolta-differenziata.pdf
https://www.ecotecnicalecce.it/raccolta-differenziata-porta-a-porta/lequile/

3.1 g) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile.
La carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Lequile approvata da parte di Ager Puglia – Ente Territorialmente Competente - con Determina n. 584 del 27 dicembre 2022, è disponibile in allegato

Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.
La percentuale di raccolta differenziata conseguita dal Comune di Lequile può essere visualizzata sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al seguente link:

CATASTO RIFIUTI ISPRA - LEQUILE

Le informazioni presenti sul sito dell’ISPRA potrebbero non essere aggiornate a causa delle tempistiche impiegate dallo stesso Istituto per l’elaborazione e la pubblicazione dei dati. Per consultare dati maggiormente aggiornati, è possibile utilizzare l’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia al seguente link:

OSSERVATORIO RIFIUTI REGIONE PUGLIA

 inserendo l’anno di interesse e selezionando il Comune di Lequile

Calendario del servizio di spazzamento e lavaggio strade e divieti di viabilità e sosta

Il calendario e gli orari dei servizi di spazzamento e lavaggio sono consultabili al seguente link:

https://www.ecotecnicalecce.it/raccolta-differenziata-porta-a-porta/lequile/

Regole di calcolo della tariffa

Art. 3 lett. j del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio delle imposte applicabili;
 
La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
La tariffa è determinata sulla base di un apposito Piano Economico Finanziario commisurato ad anno solare, redatto dall’Ente e approvato da AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) e da ARERA (Autorità Nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali di costo del servizio riferite in particolare a investimenti, ammortamenti e costi delle attività di spazzamento e lavaggio. La quota variabile è determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti applicando un sistema presuntivo basato su indici e parametri stabiliti dalla normativa di riferimento, il DPR 158/99. Il calcolo delle suddette quote fissa + variabile è differenziato a seconda che si tratti di una utenza domestica o di una utenza non domestica. Il totale della TARI è dato dalla somma di quota fissa + quota variabile al netto di eventuali riduzioni applicabili (vedi sezione RIDUZIONI) a cui occorre aggiungere l’addizionale del 5% corrispondente al tributo provinciale TEFA.
 

QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo (alloggio + eventuali pertinenze coperte) sulla base di coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99.L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua, come sopra determinata, per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione al numero degli occupanti mediante coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).


Per l’anno in corso (2023) i coefficienti approvati con D.C.C n. 9 del 10/05/2024 

L’ammontare dovuto si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile ove:

La Quota fissa si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base delle tariffe fissate per unità di superficie in relazione al numero degli occupanti;
La Quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. La pertinenza ha la sola quota fissa in quanto la quota variabile è già inclusa nell’abitazione di riferimento.

Nella Delibera di Consiglio nr. 9 del 10/05/2023 è riportato il calcolo per Utenze domestiche.

QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo, in base all’utilizzo dichiarato o accertato dell’immobile, applicando un sistema di coefficienti potenziali di produzione previsti dalla normativa di riferimento. L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
 
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo, in base all’utilizzo dichiarato o accertato dell’immobile, applicando un sistema di coefficienti presuntivo che per ogni singola tipologia di attività prende a riferimento una produzione annua kg/mq ritenuta congrua entro specifici parametri previsti dalla normativa di riferimento. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).


Nella Delibera di Consiglio nr. 9 del 10/05/2023 è riportato il calcolo per Utenze Non domestiche.

Anche per le UTENZE NON DOMESTICHE (UND), l’ammontare dovuto a titolo di TARI si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile. In tal caso, tuttavia, non si tiene conto degli occupanti ma soltanto delle superfici e dei coefficienti di potenziale produzione
 

Eventuali riduzioni

Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
Il Regolamento TARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30.07.2020, modificato con delibera di CC n 28 del 20.05.2021 e con delibera di CC n. 8 del 10.05.2023, agli artt. 6, 6 ter, 19, 20 e 21 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all'incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Lequile (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 20% sulla quota variabile;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20% sulla quota variabile;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 20% sulla quota variabile;
d. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti: per come disciplinato dall’apposito Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico.

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40%, a condizione che:

l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 682 lettera a) punto quattro della Legge 147/2013:

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti, che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa.
L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro i termini che verranno fissati dall’avviso pubblico che sarà pubblicato con cadenza annuale e compatibilmente con la disponibilità di spesa dei bilanci di competenza.
Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi e i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
Le riduzioni sono applicate a conguaglio, tramite restituzione/compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.

3.1 l) Atti di approvazione delle tariffe

Art. 3 lett. l del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti;
“Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023” approvato con D.C.C n. 9 del 10/05/2023.

3.1 m) Regolamento TARI

Art. 3 lett. m del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Regolamento TARI
“Modifica ed integrazione Regolamento per la disciplina per la tassa dei rifiuti (TARI)” approvato con D.C.C n. 8 del 10/05/2023

3.1 n) Modalità di pagamento

Art. 3 lett. m del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF. Art. 24 del TQRIF - Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI. Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio.
Il versamento del tributo è effettuato:

a mezzo F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 (modalità di pagamento gratuita);
potranno essere previste ulteriori modalità di pagamento, nel momento in cui saranno implementate dall’Ente, ad esempio mediante conto corrente postale intestato allo stesso adeguato al sistema PAGO PA, ecc.

3.1 o) Scadenze per il pagamento

Art. 3 lett. m del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.
Con Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 10/05/2023 sono state stabilite le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:
I rata o rata unica: 30/06; 
II rata: 31/08; 
III rata: 31/10; 
IV rata/saldo: 15/12; 
 

3.1 p) Informazioni per omesso pagamento

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3.1 q) Segnalazioni errori importi

Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall’home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati). Il soggetto deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3.1 r) Documenti di riscossione on line

È previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo per posta semplice, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3.1 s) Comunicazioni

Al momento non sono presenti comunicazioni da parte di Arera.
I riferimenti normativi sono consultabili ai seguenti link:

trenta
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

3.1 t) Rateizzazione degli importi

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate ordinarie

agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 
qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. 

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

3.1 u) Attivazione, variazione e cessazione di una utenza 

La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all’Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero presso gli uffici comunali o per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in forma autografa o digitale. In caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R fa fede la data di invio.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati presso gli uffici e scaricabili dal presente sito, ovvero in carta libera avente i medesimi contenuti indicati nell’apposito regolamento.
La dichiarazione originaria di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (giorni) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.
 

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui all’ottavo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
Le dichiarazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 8, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

3.1 v) Tariffa media

Da inserire a cura del Comune il valore della tariffa media applicata nell’anno 2023 alle utenze domestiche in relazione alle seguenti sei casistiche:
UTENZE DOMESTICHE 2023.....Tariffa media

NUCLEO FAMILIARE 1..........
NUCLEO FAMILIARE 2..........
NUCLEO FAMILIARE 3..........
NUCLEO FAMILIARE 4..........
NUCLEO FAMILIARE 5..........
NUCLEO FAMILIARE 6 o +....

3.1 z) Standard generali di qualità del servizio di igiene urbana 

L’ente Territorialmente competente, Ager Puglia, con determina n. 161 del 30/04/2022 ha posizionato il Comune di Lequile nello schema I “Livello qualitativo minimo”.
Il documento è disponibile al seguente link:
https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2022/10/DD.-n.-161-del-30.04.2022.pdf