TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

La deliberazione di ARERA 444/2019/R/Rif, ha imposto agli enti locali di realizzare sui propri siti una sezione dedicata alla trasparenza del servizio rifiuti, nella quale è possibile reperire informazioni dettagliate sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento, nonchè del servizio tributi.
 
https://www.comune.ghiffa.vb.it/it-it/amministrazione/trasparenza-gestione-rifiuti

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:

Presupposto
Definizione di rifiuto
Soggetti passivi
Ambito di applicaizone
Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Determinazione della superficie tassabile
Agevolazioni per avvio al recuperto di rifiuti urbani
Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Determinazione della tariffa del tributo
Isitutuzioni scolastiche statali
Copertura dei costi del servizio rifiuti
Piano finanziario
Articolazione delle tariffe del tributo
Tariffa per le utenze domestiche
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Tariffa per le utenze non domestiche
Classificazione delle utenze non domestiche
Obbligazione tributaria
Mancato svolgimento del servizio
Zone non servite
Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Riduzione per la raccolta differenziatea da parte delle utenze domestiche
Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
Altre agevolazioni
Cumulo di riduzioni
Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Tributo giornaliero
Tributo provinciale
Riscossione
Dichiarazione Tari
Rimborsi e compensazioni
Funzionario Responsabile
Verifiche ed accertamenti
Sanzioni e interessi
Importi minimi
Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Trattamento dei dati personali
Norma di rinvio
Entrata in vigore e norme finali

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_tari/sceltaanno.htm?lista=1&r=1&pagina=piemonte.htm&cm=&pr=VB&anno=&cc=E003

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro 90 giorni dalla data di inizio occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (90 giorni).
 

MODULISTICA:
Si può reperire a questo link:
https://www.comune.ghiffa.vb.it/it-it/servizi/pagare-le-tasse-c/pagamento-tassa-rifiuti-tari-659-45-1-a77454aaaf19786987ca0f5eea28ff41


 

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce annualmente le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate. Per maggiori informazioni relative alle scadenze,  

     

Il pagamento della Tari  si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta. 
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali

Delibere Tariffe

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 28/12/2022 e con deliberazione di Assemblea Consortile n. 25 del 29/09/2023