IMU - Imposta Municipale Unica


   

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.

L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9)  è stabilita nella misura di €. 200,00.
 
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), il versamento deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

Per quanto concerne i TERRENI AGRICOLI, il Comune di GHIFFA è Comune montano. I terreni agricoli sono quindi ESENTI IMU. 
 Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti a visualizzare i seguenti link: 
file:///C:/Users/tributi/Downloads/Circolare_MEF_9_1993%20(1).pdf 
 
file:///C:/Users/tributi/Downloads/DCR826-6658%20del%2012-5-1988.pdf
 

Calcolo IMU online

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati  di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo 

clicca qui per aprire il Regolamento Comunale
 

      

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24. Il versamento da parte dei cittadini residenti all’estero potrà essere effettuato presso il Tesoriere comunale, Banca Intesa San Paolo, piazza Aldo Moro 8 Verbania Intra.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.
 
 
 
 

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Link al portale:

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
 

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_mod.pdf

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
 
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online qui:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E003
In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di effettuare il versamento, può, con l'applicazione degli interessi e le sottostanti sanzioni, procedere a sanare la propia posizione debitoria in autonomia, prima della notifica di avvisi di accertamento da parte dell'Ente.

 
SANZIONI:
- entro 14 giorni dalla scadenza = 0,10% per ogni giorno di ritardo. 
- dopo 15 giorni ma entro i 30 dalla scadenza = 1,50%
- entro 90 giorni dalla scadenza = 1,67%
- dopo 90 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza = 3,75%
- da 1 anno ma entro 2 anni dalla scadena = 4,29%
- da 2 a 5 anni di ritardo dalla scadenza = 5%
 
INTERESSI:
In base all'atto deliberativo C.C. n. 4 del 02/05/2007 e ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 165 della L.296/2006, la misura degli interessi è aumentata di 3 punti percentuali rispetto al tasso vigente fino all'anno 2019.

Visure catastali on line

Estrazione visure catastali 
Il servizio permette di conoscere o avere conferma della rendita catastale su cui calcolare l'imposta.
 
E' necessario accedere alla banca dati catastale attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.  sezione, foglio, mappale, subalterno

Con il proprio codice fiscale e i riferimenti catastali di ciascun immobile (tali dati sono ricavabili dagli atti relativi ad acquisti, successioni, donazioni, compravendite o dagli atti di costituzione di diritti reali), è possibile verificare la relativa rendita effettuando una visura presso il sito dell'Agenzia delle Entrate.