IMU - Imposta Municipale Unica


   

Dall'anno 2020, con la L. 27 dicembre 2019, n. 160 è stata delineata una nuova disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) che ha abolito la precedente, contenuta nel D.Lgs. n. 23/2011 e nell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il soggetto passivo IMU

il proprietario, anche se non residente in Italia;
l’usufruttuario;
il titolare di diritto di uso;
il titolare di diritto di abitazione;
il titolare di diritto di enfiteusi;
il titolare di diritto di superficie;
il locatario finanziario (colui che ha la disponibilità di un immobile mediante contratto di leasing);
l’amministratore del condominio o della comunione, per i beni immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
il concessionario di aree demaniali;

Dall'anno 2020 è' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli (comma 743 così come  modificato dalla Legge n. 160 art. 1 del 27/12/2019)


 

Definizione di abitazione principale e pertinenza (comma 741 lett. b.)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al nuovo catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie  catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
nel caso in cui i coniugi abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse nel territorio comunale, si precisa che le agevolazioni spettano solo ad una abitazione

 

dall'anno 2020, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008 adibite ad abitazione principale.

Dall’anno 2015 fino all'anno 2019 compreso, è considerata direttamente abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Dall'anno 2020, invece, tale equiparazione con i relativi benefici è stata soppressa, per cui tutti i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) devono versare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria.

Le unità immobiliari esonerate dal tributo

Sono esonerate dal pagamento dell'IMU, le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo 3 pertinenze per abitazione, una per categoria, C/2, C/6, e C/7), con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come indicate dettagliatamente nel paragrafo precedente. 

Comodato gratuito: cosa fare (comma 747)

Dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta un’aliquota agevolata per abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli / figli – genitori).
Per poter utilizzare tale agevolazione è obbligatoria la presentazione all’ufficio tributi di apposita dichiarazione (scaricabile dal sito comunale o reperibile presso l’ufficio tributi).
Le dichiarazioni di comodato gratuito presentate in regime di ICI mantengono la loro validità e non devono essere ripresentate

Dal 1° gennaio 2016 è possibile ridurre la base imponibile IMU del 50% se ricorrono le seguenti condizioni:

l'unità immobiliare sia concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
il contratto di comodato sia registrato; 
il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato:
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU
l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9.

 

Nel caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo se in presenza di figli minori

I casi di riduzione della base imponibile:

1) Immobili inagibili.
La base imponibile è  ridotta del 50%.
Il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000) attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità allegando perizia asseverata a firma di tecnico abilitato e idonea documentazione fotografica.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata al''Ufficio Tributi entro il termine fissato per la prima scadenza del pagamento per il quale si applica la riduzione. L'Ufficio Tributi verifica la completezza delle documentazione, richiede eventuali integrazioni in caso di accertata incompletezza della stessa, e la trasmette all'Ufficio Tecnico comunale che, entro 60 giorni dalla data di ricezione, verifica che sussistano le reali condizioni di inagibilità.
 
2) Immobili di interesse storico-artistico
La base imponibile è ridotta del 50%.

 La base imponibile 

per i fabbricati alla rendita catastale rivalutata del 5 % si applicano i moltiplicatori allegati;
per i terreni agricoli alla rendita dominicale rivalutata del 25% si applicano i moltiplicatori allegati;
per le aree fabbricabili:il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall'attuazione degli strumenti urbanistici. L’imposta può essere versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato periodicamente dalla Giunta Comunale per zone omogenee, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. La tabella dei valori stabiliti dalla Giunta è allegata alla presente guida.
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita,mediante l' utilizzo del criterio dei “valori contabili”.

Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99/2004

Il calcolo dell’IMU si effettua applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La detrazione IMU deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale, anche se le quote di possesso dei comproprietari non sono uguali. Nel caso in cui solo uno dei comproprietari occupi l’immobile, questi utilizzerà per intero la detrazione.
Per tutti i fabbricati, i terreni e per le aree fabbricabili l’imposta è destinata interamente al Comune.
Per i fabbricati di categoria D una quota è da destinarsi allo Stato e una al Comune.

Le aliquote IMU per l'anno 2025

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2025.

Come si paga

I codici da indicare nell'F24:
Codice catastale del comune di Galliate:D872
Codici tributo IMU:

abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9 e pertinenze: 3912
altri fabbricati: 3918
terreni: 3914
aree fabbricabili: 3916
immobili di categoria D (comune): 3930
immobili di categoria D (Stato): 3925

Il contribuente non è tenuto al pagamento dell’IMU qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti sia uguale o inferiore a € 12,00.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri previa presentazione all’ufficio tributi di dichiarazione 

 

L'IMU deve essere versata in autoliquidazione con modello F24 entro:
-         16 GIUGNO: acconto o soluzione unica;
-         16 DICEMBRE: saldo

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.
In sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI (nei casi in cui era dovuta) per l'anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio.

Ravvedimento operoso - modalità

Il software messo a disposizione consente anche di procedere al calcolo e versamento tardivo dell'imposta tramite ravvedimento operoso.
A tal fine, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali, è necessario selezionare l'anno di interesse cliccando prima sull'icona con 3 puntini a lato dell'anno (vedi file allegato).
Quindi, accedere al calcolo, selezionare l'opzione 1 ed inserire manualmente gli immobili per cui si intende effettuare il calcolo. 

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