Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al nuovo catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
nel caso in cui i coniugi abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse nel territorio comunale, si precisa che le agevolazioni spettano solo ad una abitazione
dall'anno 2020, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008 adibite ad abitazione principale.
Dall’anno 2015 fino all'anno 2019 compreso, è considerata direttamente abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Dall'anno 2020, invece, tale equiparazione con i relativi benefici è stata soppressa, per cui tutti i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) devono versare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria.