IMU - Imposta Municipale Unica


   

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni e aree edificabili siti sul territorio comunale.
L'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono soggetti al pagamento dell'IMU coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto.
L'art. 1 comma 747della Legge 160/2019 ha stabilito la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato tra genitori e figli a condizione che il proprietario:

- risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in uso gratuito, 
- oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune unicamente un altro immobile ad uso abitativo adibito a sua abitazione principale.

I pensionati residenti all'estero titolari di pensione in convenzione con l'Italia hanno diritto ad una riduzione d'imposta del 50% per un unico immobile abitativo non locato e non concesso in comodato (art. 1 comma 48 L. 178/2020).

 

      

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI ISCRITTI AL CATASTO
rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per
categoria catastale del fabbricato  A (esclusi A/10) - C/2 - C/6 - C/7 moltiplicata per 160
categoria catastale del fabbricato  A/10 - D/5 moltiplicata per 80
categoria catastale del fabbricato  B - C/3 - C/4 - C/5 moltiplicata per 140
categoria catastale del fabbricato  C/1 moltiplicata per 55
categoria catastale del fabbricato  D (esclusi D5) moltiplicata per 65
BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI
reddito catastale aumentato del 25% e moltiplicato per 135
BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI
per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno d'imposizione, conformamente alle disposizione regolamentari, la Giunta Comunale con Delibera n. 44 del 13/05/2021 ha approvato i valori di riferimento delle aree edificabili.




 
 
 

Il versamento della prima rata in acconto con scadenza 16 giugno dell'anno di imposta è pari a quanto dovuto per il primo semestre applicando le aliquote dell'anno precedente, il versamento della rata a saldo con scadenza 18 dicembre dell'anno di imposta è pari al totale del dovuto per l'anno detratto l'importo già versato in acconto.










Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della rata d'acconto.
Si ricorda che il mancato versamento entro le suddette scadenze può essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso.


Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.


 

Accedendo al "portale del contribuente" nell'area personale e cliccando su "posizione IMU" è possibile effettuare il calcolo dell'IMU dovuta, verificare la propria posizione tributaria ed i versamenti pregressi.
Per coloro che non possono usufruire dei servizi online, solo su prenotazione, l'Ufficio Tributi effettua il servizio di calcolo e stampa del modello di pagamento F24.
La prenotazione può essere effettuata:
via mail: inviando la richiesta all'indirizzo: tributionline@comune.cerano.no.it
Telefonicamente chiamando i n. 03217714213 - 210 

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
 

 
CODICE ENTE (Comune di Cerano)    C483
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune)  - aliquota 0,60%;
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune)  - aliquota 1,05%;
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune)  - aliquota 1,05%;
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune)  - aliquota 1,05%;
- 3925 IMU fabbricati cat. D  - aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D  - aliquota 0,29% (incremento di competenza del  Comune).

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.


ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO      -   IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

Se non sei riuscito a pagare in tempo l'IMU puoi fare il ravvedimento operoso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 il contribuente, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro i termini previsti per legge, può spontaneamente sanare la violazione entro 5 anni dalla scadenza del termine di pagamento, provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta oltre agli interessi al tasso legale.
 
Nota Bene. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
 
 

Si riportano di seguito le modalità che il contribuente può spontaneamente utilizzare per sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento:

se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.
se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,5% dell'imposta dovuta.
se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta.
se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta.
se il pagamento avviene entro due anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta.
se il pagamento avviene entro cinque anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.

Accedendo al "portale del contribuente" nell'area personale e cliccando su "posizione IMU" è possibile effettuare il calcolo del ravvedimento operoso, verificare la propria posizione tributaria ed i versamenti pregressi.

 

Per coloro che non possono usufruire dei servizi online, solo su prenotazione, l'Ufficio Tributi effettua il servizio di calcolo e stampa del modello di pagamento F24.
La prenotazione può essere effettuata:
 via mail inviano la richiesta all'indirizzo: tributionline@comune.cerano.no.it
Telefonicamente chiamando i n. 03217714213 - 210
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artistico;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

www.melanide.it/pages/gestione_comuni/curinga/IMU/MODELLI/Dichiarazione%2520IMU%2520Editabile.pdf

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Oggetto del regolamento
Base imponibile delle aree fabbricabil
Equiparazione all’abitazione principale
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie nonché alloggi assegnati da istituti pubblici 
Esenzioni e altre forme di agevolazione
Importo minimo ed interessi
Rimborsi e compensazione
Istituti deflattivi del contenzioso
Disposizioni finali.