TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:
(vedere allegato)

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale ;

Dichiarazione

Chiunque occupi o detiene un immobile è tenuto, entro i 30 giorni dalla data di occupazione, darne comunicazione all'ufficio Tributi compilando appositamente la denuncia di attivazione che assume validità anche per gli anni successivi salvo variazioni di superficie/destinazione che comportano un diverso ammontare dell’Imposta.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La stessa va compilata inserendo i dati anagrafici dell’intestatario/locatario e i dati identificativi degli immobili e delle pertinenze occupate, ovvero ubicazione, foglio, particella, subalterno, superficie, categoria, proprietario ed eventualmente il precedente occupante.
Dal momento in cui non si occupa o non si detiene più un immobile occorre darne comunicazione e presentare all’ufficio Tributi il modulo della disdetta all’Iscrizione a ruolo della TARI, inserendo i dati anagrafici dell’intestatario della TARI e l’ubicazione dell’immobile non più occupato.

Le dichiarazioni per l'attivazione, la cessazione o variazione sono scaricabili in questa sezione e compilate in ogni loro parte possono essere trasmesse in forma cartacea all'ufficio Tributi o Protocollo o inviate via email o Pec con un documento di riconoscimento valido allegato.
In alternativa, a partire dal 2021, è possibile trasmettere le dichiarazioni sopradescritte attraverso lo sportello on line del Comune in sostituzione della presentazione in formato cartaceo, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). 

 
MODULISTICA TARI:
 
clicca qui per aprire la modulistica ;

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. 
La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L’avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

     

Il pagamento della Tari  si effettua tramite il modello di versamento allegato all'avviso di pagamento che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta. 
I modelli possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali


• punti vendita di Lottomatica


A partire dal 2021 verrà utilizzato il sistema PagoPa, una modalità di pagamento elettronico realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Accedendo all'area  PagoPa del Sito del Comune si potrà procedere con il pagamento

  

Osservare attentamente i giorni e gli orari di raccolta del servizio di raccolta
rifiuti sul CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI in distribuzione  o consultabile sul sito internet
scarica il calendario della raccolta rifiuti utenze domestiche e gli orari di apertura dell'Area ecologica
I sacchetti da utilizzare per fare la raccolta porta a porta possono essere solo quelli distribuiti dal Comune richiedendoli all’ufficio Anagrafe


Per chi abita nel centro abitato:
- Servizio di raccolta PORTA A PORTA :

LA PLASTICA SI METTE NEL SACCHETTO GIALLO
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO NEL SACCHETTO GRIGIO
CARTA: nei contenitori per la carta
VERDE: negli appositi contenitori (per chi detiene un giardino)



 

- Servizio di raccolta PORTA A PORTA :

LA PLASTICA SI METTE NEL SACCHETTO GIALLO
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO NEL SACCHETTO GRIGIO

 
- Servizio di raccolta CARTA negli appositi contenitori BIANCHI già posizionati sul territorio


Per altre informazioni e raccolte scarica la 
GUIDA ALLA RACCOLTA RIFIUTI
oppure vai al sito dedicato
Verdegufo.it