Sul portale è stata inserita la nuova pratica CILA-SUPERBONUS, introdotta dagli articoli 33 e 33-bis del D.L. 77/2021.
Tutti gli interventi previstidall’art.119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020, come modificato dall’art.33 del citato D.L. 77/2021, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.
Per gli interventi finalizzati agli incentivi “Superbonus 110%” già classificati quali edilizia libera exart.6 D.P.R. 380/2001, il modello di CILA-SUPERBONUS non obbliga alla presentazione di alcun elaborato progettuale.
Per gli interventi già in itinere finalizzati al Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. 77/2021, viene prevista comunque la presentazione della CILA-SUPERBONUS, in quanto la difformità a detta Comunicazione è una delle condizioni per la decadenza del contributo. In tal caso, il titolare può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-SUPERBONUS.
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre presentare sia la CILA-SUPERBONUS, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese, anche contemporaneamente.
Qualora la realizzazione degli interventi di cui al Superbonus 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, laCILA-SUPERBONUS non supera ovviamente la vigente normativa in materia, restando ferma la necessità di acquisire preventivamente gli atti autorizzativi e di consenso.
Per approfondimenti in materia, è possibile consultare il seguente link: http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf