IMU - Imposta Municipale Unica


   

L'I.M.U. è l'imposta patrimoniale a carico di chi usufruisce di un diritto reale su uno o più immobili. 


Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a)  Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b)  Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c)  Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e)  I fabbricati rurali strumentali.

La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9)  è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE,  immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune http://www.comune.vercelli.it/tasse/imu

      

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
di competenza del Comune

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 ;
- 3914 IMU terreni ;
- 3916 IMU aree fabbricabili ;
- 3918 IMU altri fabbricati ;
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge n. 201 del 2011

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 

Ad esempio occorre presentarla in presenza di fabbricati: 

dichiarati inagibili o inabitabili;
dichiarati di interesse storico o artistico;
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
oggetto di locazione finanziaria;
oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
che hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione IMU.

se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
se le variazioni avvengono a seguito della dichiarazione di successione;
quando le modifichesono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.

 
 
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile oggetto di imposta.

DICHIARAZIONE
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_Editabile.pdf
 
ISTRUZIONI
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_istr.pdf

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Per tutti coloro che non hanno provveduto ad effettuare il versamento IMU entro i termini previsti dalla normativa in vigore, è possibile effettuare il Ravvedimento Operoso.
Si tratta della possibilità di versare il dovuto con l'aggiunta di una sanzione ridotta e degli interessi legali. 
Per calcolare il dovuto è a disposizione il calcolatore al seguente indirizzo:
 
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/magnoliaimu/home.aspx?codcat=L750